LA FIGURA DEL MASSAGGIATORE.
Art. 1 della Legge n° 4/2013 sulle libere professioni
Approvata il 14 Gennaio riguardante le Professioni Non Regolamentate (che non hanno bisogno dell’iscrizione ad un albo), il 26 Gennaio viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n°22 e successivamente, in data 10 Febbraio 2013 la Legge entra finalmente in vigore!
La figura del Massaggiatore così come l’Operatore Olistico rientra tra le Professioni Non Regolamentate, quindi può esercitare la libera professione senza necessità di alcuna abilitazione.
Il Massaggiatore Olistico (o di Benessere) non è autorizzato a praticare nè massaggi di tipo estetico nè massaggi di tipo terapeutico in quanto quest’ultimi sono esercitabili solamente da estetisti e fisioterapisti.
Art. 1 della Legge n° 4/2013
Oggetto e definizioni
1. La presente legge, in attuazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell’Unione europea in materia di concorrenza e di liberta’ di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.
2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l’attivita’ economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attivita’ riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attivita’ e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.
3. Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attivita’, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l’espresso riferimento, quanto alla discplina applicabile, agli estremi della presente legge. L’inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed e’ sanzionato ai sensi del medesimo codice.
4. L’esercizio della professione e’ libero e fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell’affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta dei servizi, della responsabilita’ del professionista.
5. La professione e’ esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.
I CORSI DI MASSAGGIO MMC
rilasciano pertanto attestati validi secondo la legge per poter praticare in modo sicuro il massaggio in modo non solo amatoriale ma anche professionale.
Il massaggiatore o operatore olistico potrà ricevere liberamente tutte le persone che si affidano a lui per motivi di ricerca di benessere generale e armonia, per risolvere problemi legati a stati generali affaticamento e mancanza di vitalità e, stati di grande stress anche mentale e tensioni, stati di affaticamento, oltre logicamente a quelle persone che richiedono i suoi trattamenti solamente per puro piacere e mantenimento dell’equilibrio energetico.
Ti aspetto. Marina Chincherini.
RICEVO A:
CAVAION VERONESE VR
CONTATTI:
cell 338.3866915
mail info@metodomarinachincherini.com
Facebook Metodo Marina Chincherini
Facebook Marina Chincherini
Visita il mio Canale youtube